Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025) aggiunge, alle attrezzature per cui era già prevista una abilitazione specifica all’uso, anche il carroponte.
L’Accordo Stato-Regioni specifica le diverse tipologie di carroponte per cui è obbligatorio il conseguimento dell’abilitazione, mediante corso di formazione:
– gru a ponte bitrave,
– gru a ponte monotrave,
– gru a cavalletto,
– gru a cavalletto zoppo.
Il corso per carroponte, è strutturato con una parte teorico-tecnica (della durata di 4 ore) e una parte pratica (della durata di 6 ore per il carroponte con comando in cabina o per il carroponte con comando pensile o radiocomando e di 7 ore se si vuole ottenere la doppia abilitazione).
L’aggiornamento periodico di formazione per rinnovare l’abilitazione all’utilizzo del carroponte, deve essere effettuato ogni 5 anni e dovrà avere una durata minima di 4 ore.
Se l’utilizzatore del carroponte è già in possesso di un attestato di formazione rilasciato prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni, potrebbe non dover frequentare il corso base.
La formazione pregressa, può essere riconosciuta valida qualora i contenuti del corso frequentato. siano conformi a quanto previsto dal nuovo accordo.
Se l’attestato del corso di formazione per carroponte, è stato rilasciato prima del 24 maggio 2025 e non riporta alcun programma, la formazione non può essere ritenuta conforme.
La formazione per l’uso del carroponte (in assenza di formazione pregressa), deve essere conclusa entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni e pertanto entro il 24 maggio 2026.
Se il lavoratore è neo-assunto con mansione di addetto al carroponte, la formazione deve essere svolta prima che questo venga esposto ai rischi (utilizzo del carroponte).


