Prevenzione incendi: inquadramento delle attività di bar e di ristorazione

Con la Circolare 678 del 15 gennaio 2026, il Dipartimento di fornisce indirizzi uniformi ai Comandi dei vigili del fuoco per il corretto inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione, distinguendole dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Le attività di pubblico spettacolo (ad esempio discoteche, sale da ballo, ecc.) sono disciplinate ai fini della prevenzione incendi da rispettive norme.

Tale attività sono individuate nell’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi dell’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 al numero 65.

I bar e ristoranti non rientrano in tale elenco e pertanto non sono soggetti alla normativa vigente; qualora il bar o il ristorante siano inseriti all’interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni.

Restano soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW, i gruppi di produzione energia con potenzialità superiore a 25 kW, depositi gas infiammabili in serbatoi fissi, ecc.

Il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione, i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante e di spettacolo o in cui è collocato l’apparecchio karaoke o simile, purché:

• non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;

• la capienza della sala non superi 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività resta qualificabile come bar o ristorante.

I bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al Datore di Lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021.

Si ritiene opportuno fornire un chiarimento in merito al rapporto tra la Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e gli adempimenti in materia di Gestione della sicurezza antincendio, al fine di evitare interpretazioni non coerenti con il quadro normativo vigente.

Ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ha ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e riguarda l’individuazione dei rischi professionali connessi all’organizzazione del lavoro, alle mansioni svolte e all’ambiente lavorativo.

Ciò nondimeno, la valutazione dei rischi comporta anche la necessità di considerare, quando rilevante, gli effetti organizzativi derivanti dalla presenza del pubblico, quali, a titolo esemplificativo:

a) i picchi di affollamento che incidono sulle mansioni e sul numero degli addetti;

b) le modalità di svolgimento delle attività lavorative in presenza di clienti o visitatori;

c) le interferenze operative e le condizioni di layout che possono influire sull’esposizione dei lavoratori ai rischi.

Diversamente, la normativa in materia di prevenzione incendi e gestione dell’emergenza assume come riferimento tutte le persone presenti nell’attività, indipendentemente dal loro ruolo.

In particolare, il Datore di Lavoro deve adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro rientranti nell’Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Si richiama, infine, l’attenzione sul ruolo degli addetti al servizio antincendio, la cui designazione, formazione e adeguata presenza in termini numerici, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, deve risultare coerente con la pianificazione di emergenza e, in particolare, con lo specifico scenario di incendio dell’attività.

Tali figure, infatti, non svolgono esclusivamente funzioni operative connesse all’utilizzo dei presidi antincendio, ma sono chiamate ad assicurare, nell’ambito delle misure di gestione della sicurezza antincendio, le corrette condizioni di esercizio, la gestione dell’emergenza, la salvaguardia degli occupanti nonché un’azione preventiva volta a contrastare comportamenti a rischio da parte degli avventori, quali l’accensione di fiamme libere o il mancato rispetto del divieto di fumo, suscettibili di incidere sull’innesco e sulla successiva evoluzione dell’incendio.