Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08) dedica un’attenzione particolare alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Tale figura professionale è l’anello di congiunzione tra i lavoratori, il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale, deve essere comunicato agli organismi preposti al controllo e alla sorveglianza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale obbligo normativo è previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Quando va spedita la comunicazione?
Il termine ultimo per l’invio è il 31 marzo di ogni anno.
Tuttavia, la comunicazione non deve essere fatta tutti gli anni; l’obbligo di comunicazione scatta esclusivamente se si è verificata una di queste condizioni:
- prima elezione dell’RLS in azienda.
- nuova nomina o designazione (magari perché il precedente RLS è decaduto o è stato sostituito).
- variazione dei dati di un RLS già comunicato in precedenza.
A chi va inviata la comunicazione?
La comunicazione va effettuata tramite il portale online dell’INAIL, accedendo ai “Servizi Online” e scegliendo “Dichiarazione RLS”.
Solitamente questo compito viene svolto dal Datore di Lavoro o dal consulente del lavoro delegato. La procedura di comunicazione è esclusivamente telematica.
Documentazione interna (da non spedire, ma conservare)
La documentazione interna sull’elezione del RLS, deve essere gestita subito dopo l’elezione:
- il verbale di elezione: una volta eletto (nelle aziende fino a 15 dipendenti) o designato (sopra i 15 dipendenti), il verbale deve essere redatto immediatamente;
- copia del verbale al Datore di Lavoro: il verbale va consegnato al Datore di Lavoro affinché ne prenda atto e provveda alla relativa comunicazione;
- l’aggiornamento del DVR: il nome del RLS deve comparire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e pertanto il documento deve essere aggiornato.


