Patente a crediti in vigore dal 1 ottobre

Dall’1 ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che “operano nei cantieri temporanei o mobili” saranno tenuti al possesso della patente a punti / crediti come previsto dal nuovo art. 27, del D.Lgs. 81/08 (Testo unico per la sicurezza nel lavoro).

I soggetti interessati saranno quelli definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) ossia l’impresa esecutrice (impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali) e il lavoratore autonomo (persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione).

La patente sarà rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai soggetti che autocertificheranno il possesso di alcuni requisiti (“Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività“) come:

  • iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’inserimento del concetto di “prestatore di lavoro” non è chiaro, poiché il D.Lgs. n. 81/2008 parla di “lavoratori“; inoltre, l’obbligo formativo del datore di lavoro è subordinato alla approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni (ad oggi, non disponibile);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (ossia non per i lavoratori autonomi senza dipendenti);
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

La patente sarà dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consentirà di operare nei cantieri temporanei o mobili solo con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consentirà alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08. Tali soggetti potranno completare le attività oggetto dell’appalto o del subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

Alle imprese e ai lavoratori autonomi che opereranno nei cantieri senza patente o con patente con meno di 15 punti, sarà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000.

In assenza di punti, scatterà la sospensione dell’attività lavorativa.

La patente subirà le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati in un nuovo Allegato I-bis (“Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all’articolo 27“).

I punti potranno essere recuperati partecipando a corsi di formazione, con ogni corso che permette di riacquistare 5 punti. Inoltre, l’implementazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, secondo l’Art. 30 del D. Lgs 81/2008, vale 5 punti.